Niente assegno se si ha nuova convivenza

Non spetta assegno di mantenimento al coniuge debole allorquando intraprenda un’altra stabile convivenza; salvo che non provi che il nuovo rapporto non vada ad influire sulle sue condizioni economiche peggiorando la situazione antecedente del matrimonio .
La corte di cassazione ha stabilito che “l’instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno a carico dell’altro coniuge, rescindendo ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale; il relativo diritto rimane definitivamente escluso, essendo la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole.”