La modifica dell’orario di lavoro deve essere consensuale

Inammissibile la modifica unilaterale dell’orario di lavoro (nel caso di specie part time )
Insomma vi deve essere consenso delle parti
sia per il nuovo contratto che per la modifica di uno vecchio
Questo criterio soffre la sola eccezione della presenza di concordate regole cd elastiche Ossia di accordi che prevedano lo Jus variandi dell azienda
Ma tali clausole non si applicano automaticamente per cui vanno preavvisate con almeno due giorni di anticipo e comunque il sopradetto jus variandi deve essere accettato ;
nel caso in cui il lavoratore non concordi non può essere licenziato