Si può staccare l’acqua al condomino moroso?

In base alla recente modifica introdotta dalla L. 220/2012, riforma del condominio, l’art. 63 disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce espressamente che “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”.
Pertanto, i requisiti affinché ciò possa avverarsi sono: che il condomino sia in mora, che tale mora si sia protratta per almeno 6 mesi e che il servizio che si vuole sospendere sia di un servizio comune e suscettibile di godimento separato. Inoltre a tale sospensione di potrebbe procedere senza necessariamente passare per il giudice.
Nonostante la lettera della legge, i tribunali di merito non sono conformi nel ritenere la liceità di un tale comportamento.