Data di decorrenza dell’azione per gravi vizi sull’immobile

la Corte non ha fatto altro che ribadire il predetto orientamento secondo cui in assenza di una immediata possibilità di percepire il vizio di cui l’immobile è affetto, i termini di cui all’art 1669. C.c. decorrono dalla acquisizione di una perizia che dimostri le cause del vizio presente
In primo luogo la Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui soltanto dal momento in cui il committente (o suo avente causa) ha una piena percezione del vizio che affetta l’immobile decorrono i termini di decadenza e prescrizione
“il termine di un anno per la denuncia previsto dall’art. 1669 a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (…) a meno che non si sia in presenza di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini”.